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LEGENDA  RELATIVA  ALLE  PRINCIPALI  NOZIONI  CUI  FA  RIFERIMENTO  IL CONTRATTO  DI  FACTORING

Società di factoring (o factor): oltre a Eurofactor Italia S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito:
a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti
stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in
pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n. giorni.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione.