EN Aera Clienti0801020304
Società di factoring (o factor): oltre a Eurofactor Italia S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito:
a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).
Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.
Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.
Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n. giorni.
Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione.
Eurofactor italia S.p.A. - P.IVA 05929950961